CIRCOLARE N. 10/D Roma, 25 marzo 2009

Roma, 25 marzo 2009

Protocollo: 42030/RU OGGETTO: Telematizzazione delle accise – Settori prodotti energetici, oli lubrificanti e bitumi di petrolio. Istruzioni operative.

Indice di consultazione rapida

  1. Operatori professionali e Rappresentanti Fiscali
  2. Operatori Professionali non registrati
  3. Esercenti i depositi commerciali
  4. Soggetti che svolgono l’attività nei settori degli oli lubrificanti e dei bitumi di petrolio
  5. Depositari autorizzati nel settore prodotti energetici
  6. Rettifiche su istanza di parte
  7. Cali ed eccedenze
  8. Modalità tecniche ed operative
  9. Procedure da utilizzare in caso di indisponibilità dei sistemi informatici (Processi di Fall-back)
  10. Disposizioni Finali

PREMESSA

In attuazione dell’articolo 1, comma 1, lettera a) del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono state emanate le Determinazioni Direttoriali n. 1494/UD del 26 settembre 2007, n. 52047/UD del 21 novembre 2008 e n. 33694/RU del 6 marzo 2009 concernenti tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti tra l’altro l’attiv ità svolta nel settore dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, a norma degli articoli 5, 8, 9, 25, 61 e 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
La Circolare n. 21/D prot. n. 3519 del 23/05/2008, ha impartito le istruzioni di dettaglio per la trasmissione in via esclusivamente telematica dei dati delle contabilità dei depositari autorizzati che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici.
Con la presente si impartiscono ulteriori istruzioni anche con riferimento alle altre tipologie di operatori tenuti agli obblighi di trasmissione telematica, precisando che i dati trasmessi in tale forma devono trovare corrispondenza nelle scritturazioni reviste dalle vigenti disposizioni.
I tavoli tecnici con le associazioni di categoria dei suindicate settori, attivati allo scopo di condividere le modalità tecnico-operative per la presentazione telematica dei dati in parola e seguire le fasi di sperimentazione, continuano ad essere operanti, al fine di monitorare la fase di prima applicazione delle nuove procedure.

 

1.Operatori professionali e Rappresentanti fiscali.

Tali soggetti devono trasmettere mensilmente in forma esclusivamente telematica, entro il 5° giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento i dati giornalieri delle contabilità relativi a:

  • movimentazioni dei prodotti allibrate nei registri di carico/scarico;
  • debito d’imposta.

Si precisa che i record che riportano l’ammontare del debito di imposta dovranno corrispondere a ciascuna giornata nella quale sono state prese in carico le partite ricevute in regime sospensivo.
I soggetti in argomento che optino per la trasmissione telematica delle movimentazioni dei prodotti ricevuti in sospensione di accisa e del relativo riepilogo di imposta entro il giorno lavorativo successivo al giorno di ricezione , non sono tenuti alla presentazione dei seguenti documenti cartacei:

  • prospetto riepilogativo giornaliero delle partite ricevute in sospensione d’accisa, nonché del movimento d’imposta e delle relative garanzie di cui al punto 9 della Circolare n. 335/92;
  • prospetto riepilogativo giornaliero delle partite ricevute in sospensione di accisa di cui al punto 10 della Circolare n. 335/92.

 

2. Operatori professionali non registrati.

Tali soggetti non sono tenuti alla trasmissione telematica dei dati delle contabilità.

 

3. Esercenti i depositi commerciali

Tali soggetti devono trasmettere mensilmente in forma esclusivamente telematica, entro il giorno 10 del secondo mese successivo a quello di riferimento, i dati giornalieri delle contabilità relativi a:

  • movimentazione giornaliere dei prodotti, interne ed esterne al deposito.

 

4. Soggetti che svolgono l’attività nei settori degli oli lubrificanti e dei bitumi di petrolio

Tali soggetti devono trasmettere mensilmente in forma esclusivamente telematica, entro il mese successivo a quello di riferimento, i dati giornalieri delle contabilità relativi a:

  • movimentazioni giornaliere dei prodotti, interne ed esterne al deposito;
  • riepilogo mensile d’imposta.
  • eventuali accrediti d’imposta utilizzati nel periodo di riferimento.

I soggetti che movimentano esclusivamente prodotti ad imposta assolta devono trasmettere mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, i dati giornalieri delle contabilità relativi a:

  • movimentazioni giornaliere dei prodotti, interne ed esterne al deposito.

Nel settore degli oli lubrificanti l’imposta afferente le movimentazioni di immissione in consumo può essere trasmessa, a seconda della organizzazione aziendale dell’operatore, in due differenti modalità:

  1. indicando sui singoli documenti di tipo XAB la quantità di:
    • olio lubrificante vergine e la relativa imposta;
    • olio lubrificante rigenerato e la relativa imposta;
    • altri prodotti assoggettati ad imposta di consumo, di cui al comma 6 dell’art. 62 del decreto legislativo n. 504/95, e la relativa imposta;
  2. ove l’operatore non disponesse dei dati di dettaglio delle componenti di ciascuna partita di prodotto immessa in consumo, indicando, per ogni giornata, attraverso l’utilizzo di un documento di tipo “ICL” (Imposta Consumo Lubrificanti) per ciascuna delle categorie di prodotto sottostanti, il totale delle quantità immesse in consumo di:
    • olio lubrificante vergine e la relativa imposta;
    • olio lubrificante rigenerato e la relativa imposta;
    • altri prodotti assoggettati ad imposta di consumo, di cui al comma 6 dell’art. 62 del decreto legislativo n. 504/95, e la relativa imposta;

Per quanto riguarda specificatamente l’imposta afferente le movimentazioni di immissione in consumo delle preparazioni lubrificanti NC 3403, contenenti un quantitativo di olio minerale inferiore al 70%, insieme ai dati riguardanti le quantità di prodotti assoggettati e le relative imposte richiamate ai punti
precedenti, va evidenziata anche la quantità di prodotti esenti da imposte.

Per venire incontro alle esigenze manifestate dalle associazioni di categoria nell’ambito dell’apposito tavolo tecnico, ed al fine di regolamentare alcune prassi operative, si specifica che la trasmissione dei dati relativi all’introduzione in deposito di prodotti provenienti dall’estero, classificati nel paese di origine come NC 3403, poiché contenenti un quantitativo di olio minerale inferiore al 70%, ma nei quali siano presenti altri prodotti (comma 6 dell’art. 62 del decreto legislativo n. 504/95) assoggettati ad imposta di consumo sul territorio nazionale in misura tale da renderne necessaria la contabilizzazione come NC 2710, deve seguire le seguenti indicazioni:

  • deve essere comunicata la movimentazione di carico riferita al registro del prodotto NC 3403;
  • devono essere comunicate due movimentazioni, giustificate da un verbale interno aziendale (codice tip o documento = “VIA”) e riferite ai rispettivi registri:
    • lo scarico del prodotto NC 3403, utilizzando la causale di scarico “062” (Assoggettamento ad imposta di prodotto che rimane in deposito);
    • il carico del prodotto NC 27101999 utilizzando la causale di carico “124” (Assoggettamento ad imposta di prodotto che rimane in deposito).

5. Depositari autorizzati nel settore prodotti energetici.

La Determinazione Direttoriale n. 52047/UD del 21 novembre 2008 ha introdotto l’obbligo di trasmettere le movimentazioni inerenti le materie prime ed i semilavorati.
Al riguardo, si precisa che il suddetto obbligo decorre dal 1° maggio 2009.
Resta ferma la facoltà di trasmettere sin d’ora i dati in parola.

6. Rettifiche su istanza di parte

Fermo restando quanto previsto al punto 3 della circ. 21/D/2008 per i depositi fiscali di prodotti energetici, i dati trasmessi dai soggetti di cui ai punti 1, 3 e 4 della presente circolare possono essere rettificati tramite l’inserimento e/o la cancellazione dei record afferenti in cui deve essere obbligatoriamente specificata, nell’apposito campo “Note”, la motivazione della rettifica.
Ove necessario, devono essere rettificati anche tutti i dati correlati all’intervento di modifica effettuato, tranne quelli relativi alle giacenze contabili.
Resta inteso che le rettifiche ed i conseguenti aggiornamenti devono corrispondere alle eventuali modifiche effettuate nelle scritturazioni contabili cartacee.
I dettagli tecnico-operativi per l’esecuzione dei processi di rettifica e per la compilazione dei relativi tracciati record sono pubblicati sul sito dell’Agenzia
http://www.agenziadogane.gov.it , nella sezione “Click rapidi”, seguendo il percorso “Accise à Telematizzazione delle Accise à Settore prodotti energetici”.
La trasmissione di eventuali rettifiche non esclude, ove ricorrano i presupposti di legge, l’applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

7. Cali ed eccedenze

Ad integrazione e sostituzione del punto 4 della cir. 21/D del 2008, per i soggetti di cui ai punti 1, 3, 4 e 5 della presente circolare, la trasmissione dei dati delle contabilità relativi a cali e/o eccedenze di giacenza, accertati in occasione delle attività di verifica fiscale da parte degli organi di controllo, è effettuata indicando nell’apposito record:

  • il codice relativo all’eccedenza o ai cali di inventario, nel campo riservato alla causale di movimentazione;
  • la data delle effettive misurazioni fisiche del prodotto, nel campo riservato alla data di riferimento;
  • il codice “VDP” (Verbale di determinazione del prodotto), nel campo riservato al tipo documento;
  • gli estremi del protocollo del verbale di verifica, nei campi riservati all’identificazione del documento che giustifica la movimentazione.

Nel caso non siano contestualmente disponibili le informazioni relative agli estremi del verbale di verifica, i dati dei cali e/o delle eccedenze accertati, devono essere trasmessi indicando nell’apposito record:

  • il codice relativo all’eccede nza o ai cali di inventario, nel campo riservato alla causale di movimentazione;
  • la data delle effettive misurazioni fisiche del prodotto, nel campo riservato alla data di riferimento;
  • il codice “VIA” (Verbale Interno dell’Azienda), nel campo riservato al tipo documento;
  • gli estremi del protocollo del Verbale Interno dell’Azienda, nei campi riservati all’identificazione del documento che giustifica la movimentazione.

Successivamente, al momento della disponibilità del verbale di verifica, l’operatore modifica i dati identificativi del solo documento giustificativo, sostituendo il “VIA” con il “VDP” pervenuto e non mancando di indicare nel corrispondente campo “Note” la dicitura “Registrazione differita VDP”.
La trasmissione dei dati delle contabilità relativi a cali e/o eccedenze di giacenza, accertati autonomamente dagli operatori, è effettuata indicando nell’apposito record:

  • il codice relativo all’eccedenza o ai cali di inventario, nel campo riservato alla causale di movimentazione;
  • la data delle effettive misurazioni fisiche del prodotto, nel campo riservato alla data di riferimento;
  • il codice “VIA” (Verbale Interno dell’Azienda), nel campo riservato al tipo documento;
  • gli estremi del protocollo del Verbale Interno dell’Azienda, nei campi riservati all’identificazione del documento che giustifica la movimentazione.

 

8. Modalità tecniche ed operative

Si rammenta quanto precisato al comma 3 dell’art. 3 della Determinazione Direttoriale n. 1494/UD del 26 settembre 2007, ove si specifica che le modalità tecnico-operative di trasmissione dei file e del prelievo degli esiti sono pubblicati sul sito dell’Agenzia http://www.agenziadogane.gov.it , nella sezione “Click rapidi”, seguendo il percorso “Servizio Telematico Doganale – E.D.I.”.

Inoltre, nella medesima sezione, seguendo il percorso “Accise -> Telematizzazione delle Accise -> Settore prodotti energetici -> (tipo operatore)” sono altresì presenti, costantemente aggiornate, tutte le informazioni di supporto, tra le quali si rammentano:

  • a descrizione dei tracciati record;
  • tabelle di riferimento;
  • la descrizione di dettaglio dei processi (gestione delle rettifiche, rientro della terza copia del DAA;…);
  • Assistenza on line”, che consente di reperire agevolmente le informazioni sulla compilazione dei record e la predisposizione dei file;
  • FAQ – risposte alle domande più frequenti;
  • normativa di settore.

Si precisa, inoltre, che:

  • l’apposizione della firma digitale ai file trasmessi garantisce, oltre al riconoscimento legale ed univoco del mittente, l’integrità e la non modificabilità del messaggio trasmesso;
  • il sistema esegue controlli formali e di coerenza e solo in assenza di errori relativi a tali aspetti provvede alla registrazione delle informazioni trasmesse.

In particolare si sottolinea l’importanza di selezionare sempre il pulsante relativo ai “Dettagli” nella finestra di visualizzazione dell’esito dell’elaborazione; questa operazione consente di verificare e correggere gli eventuali errori e segnalazioni rilevati dal sistema in relazione ai singoli record.
Le segnalazioni (tipo errore = “S”) non impediscono la registrazione del record cui si riferiscono ma costituiscono un segnale di allerta per l’operatore che, ove ricorra il caso, può correggerle attraverso una rettifica su istanza di parte.
Gli errori (tipo errore = “E”), invece, identificano una condizione di inaccettabilità del record cui si riferiscono ed il sistema, di conseguenza, non ne registra le informazioni; in questo caso il record deve essere corretto e nuovamente trasmesso ricorrendo, ove necessario, ai processi di rettifica su istanza di parte.

 

9. Procedure da utilizzare in caso di indisponibilità dei sistemi informatici (Processi di Fall-back)

L’operatore, nel caso di indisponibilità del proprio sistema informatico, è tenuto a darne notizia all’Ufficio delle Dogane competente, indicandone la durata prevista e le relative motivazioni.
Se tale indisponibilità ha una durata non superiore a tre giorni lavorativi, al ripristino del sistema, l’operatore provvede all’invio telematico dei dati non
trasmessi a causa di detta indisponibilità.
Nel caso di indisponibilità superiore a tre giorni lavorativi l’operatore deve presentare i dati in argomento all’Ufficio delle Dogane competente su supporto magnetico/ottico (CD, Floppy,…) unitamente alla relativa stampa, debitamente sottoscritta, prodotta utilizzando i formulari cartacei pubblicati sul sito dell’ Agenzia http://www.agenziadogane.gov.it , nella sezione “Click rapidi”, seguendo il percorso “Accise -> Telematizzazione delle Accise -> Settore prodotti energetici -> (tipo operatore) -> Processi -> Processi di Fall-back”.
Gli Uffici territoriali dell’Agenzia sono tenuti ad acquisire con immediatezza i dati presentati su tale supporto, verificandone la corrispondenza con la stampa prodotta e, in caso di riscontro positivo, dandone immediata convalida a sistema.
Se l’indisponibilità riguarda il sistema informatico dell’Agenzia, indipendentemente dalla sua durata, l’operatore, non appena ripristinato il sistema, provvede all’invio telematico dei dati non trasmessi a causa di detta indisponibilità.
Si sottolinea che le suindicate procedure vanno utilizzate esclusivamente in caso di indisponibilità dei sistemi informatici.

 

10. Disposizioni finali

Per la predisposizione dei file da inviare occorre fare riferimento ai tracciati record ed agli elementi tecnici (tabelle di riferimento, regole, condizioni, …) pubblicati sul sito internet dell’Agenzia, http://www.agenziadogane.gov.it , nella sezione “Click rapidi”, seguendo il percorso “Accise -> Telematizzazione delle Accise -> Settore Prodotti energetici -> (tipo operatore)”.

a) Sostituzione degli adempimenti cartacei

L’invio telematico sostituisce la presentazione dei seguenti documenti cartacei:

  • prospetto riepilogativo giornaliero delle movimentazioni delle merci distintamente per posizione fiscale, nonché del movimento d’imposta e delle relative garanzie di cui al punto 5 della Circolare n. 335/92;
  • dichiarazione mensile di immissione in consumo di cui all’art. 4, commi 1 e 2, del D.M. 557/96;
  • prospetti riepilogativi quindicinali di cui al punto 2 della Circolare n. 80/97.

Pertanto, a decorrere dalla data del primo invio telematico in ambiente di esercizio, non è più richiesta la consegna dei corrispondenti documenti cartacei agli Uffici territoriali dell’Agenzia.

b) Trasmissioni facoltative

L’inizio facoltativo della trasmissione telematica dei dati prima della decorrenza dell’obbligo, deve coincidere con l’invio dei dati delle movimentazioni effettuate il primo giorno utile del mese.

 

c) Giacenze contabili

Gli operatori di cui ai punti 1, 3 e 4 della presente Circolare comunicano i valori delle giacenze contabili relative a ciascun prodotto trattato:

  • all’atto della prima trasmissione: i valori di tali giacenze devono riferirsi all’ultimo giorno del mese precedente;
  • all’atto dell’apertura di un nuovo registro: si sottolinea che tale trasmissione deve essere effettuata all’inizio di ciascun anno finanziario, ovvero, qualora sia necessario intestare un nuovo registro in corso d’anno.

Il sistema, nel file di esito, evidenzia il saldo contabile progressivo desunto dalle movimentazioni trasmesse per ciascun prodotto trattato.

 

Infine si sottolinea che:

  • trasferimenti di prodotti verso i depositi contabili devono essere effettuati utilizzando il DAS, precisando nel campo “Note” la dicitura “Trasferimento verso deposito contabile – Non scorta merce”;
  • in assenza di movimentazione di prodotti non si trasmettono informazioni;
  • si deve sempre trasmettere il riepilogo periodico d’imposta, anche se tutti i relativi importi sono pari a zero;
  • la giornata di sabato non viene considerata lavorativa;
  • in fase di prima applicazione delle procedure in esame, e comunque non oltre il sesto mese successivo alla decorrenza dell’obbligo, fermo restando il rispetto dei termini di liquidazione e pagamento dell’imposta, gli operatori di cui ai punti 1, 3 e 4, entro 5 giorni lavorativi dalla trasmissione telematica, possono provvedere alla rettifica degli errori concernenti il disallineamento con le scritturazioni contabili, evidenziando nel campo “Note” la dicitura “ERRORE MATERIALE”;
  • se il giorno 10 del mese coincide con le giornate di sabato o domenica, il termine di trasmissione dei dati delle contabilità dei soggetti di cui al punto 2 è differito al primo giorno lavorativo successivo.

Con apposito provvedimento saranno stabilite le modalità per la tenuta informatizzata delle scritturazioni previste dalle vigenti disposizioni.
I soggetti che svolgono esclusivamente attività nel settore del carbone della lignite e del coke di carbone fossile , di cui all’art. 21, comma 2, lettera h) del T.U.A., non essendo tutti riconducibili alle figure contemplate all’art. 1, comma 1, lettera a) del D.L. 262/2006, allo stato non sono tenuti alla trasmissione telematica dei dati di contabilità.