CIRCOLARE N. 8/D Roma, 13 marzo 2009

OGGETTO: Telematizzazione delle accise – Settore prodotti alcolici – Istruzioni operative.

PREMESSA

In attuazione dell’articolo 1, comma 1, lettera a) del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 sono state emanate le Determinazioni Direttoriali prot. n. 1495/UD del 26 settembre 2007, prot. n. 25499 del 26 settembre 2008 e prot. n. 12695/RU del 28 gennaio 2009 concernenti tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti, tra l’altro, l’attività svolta nel settore dell’alcole e delle bevande alcoliche, a norma degli articoli 5, 8, 9 e 29 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Con la presente si impartiscono istruzioni di dettaglio al fine di ottemperare agli obblighi sopradistinti, precisando che i dati trasmessi in forma telematica devono trovare corrispondenza nelle scritturazioni previste dall’articolo 5, comma 3, lettera c) del testo unico 504/95 come esplicitate nella circolare 335/92, dagli artt. 7 e 24 del D.M. 153/01 e dagli artt. 4 e 12 del D.M. 524/96 e devono essere stampati a richiesta degli organi verificatori.
I tavoli tecnici con le associazioni di categoria del settore, attivati allo scopo di condividere le modalità tecnico-operative per la presentazione telematica dei dati in parola e seguire le fasi di sperimentazione, continuano ad essere operanti, al fine di monitorare la fase di prima applicazione delle nuove procedure.
Le seguenti istruzioni operative non si applicano ai dati relativi alle contabilità degli operatori che svolgono attività di produzione dell’aceto, di cui al codice N.C. 2209, nel cui ambito è impiegato alcole etilico, ai sensi dell’ art. 27, comma3, lettera c) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in ragione della scarsa incidenza nonché delle peculiarità proprie del suddetto impiego. Per tale attività continua a trovare applicazione la vigente disciplina.

1. Depositari autorizzati che svolgono l’attività nel settore dell’alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino, delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra e dei depositari autorizzati che fabbricano aromi.

a) Depositari autorizzati di cui all’art. 2, comma 1, 1° cpv. della D. D. n. 25499/UD del 26 settembre 2008.

Tali soggetti devono trasmettere in forma esclusivamente telematica, entro il giorno lavorativo successivo a quello di riferimento, i dati giornalieri delle contabilità relativi a:

  • movimentazioni dei prodotti interne ed esterne al deposito fiscale ;
  • movimentazioni dei contrassegni di Stato;
  • movimentazione complessiva delle garanzie per la circolazione dei prodotti in sospensione di accisa.

Devono, inoltre, trasmettere mensilmente, tranne per il mese di dicembre, ove è prevista la trasmissione quindicinale, in forma esclusivamente telematica, entro il 5° giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento, ovvero, entro il 3° giorno lavorativo successivo alla prima quindicina di dicembre, i dati relativi a:

  • riepilogo periodico d’imposta;
  • eventuali accrediti d’imposta utilizzati nel periodo di riferimento.

b) Depositari autorizzati di cui all’art. 2, comma 1, 2° cpv. della D. D. n. 25499/UD del 26 settembre 2008.

Tali soggetti devono trasmettere mensilmente, tranne per il mese di dicembre, ove è prevista la trasmissione quindicinale , in forma esclusivamente telematica, entro il 5° giorno lavorativo successiv o al mese di riferimento, ovvero, entro il 3° giorno lavorativo successivo alla prima quindicina di dicembre, i dati delle contabilità relativi a:

  • movimentazioni giornaliere dei prodotti, interne ed esterne al deposito fiscale;
  • movimentazioni giornaliere dei contrassegni di Stato;
  • movimentazione complessiva giornaliera delle garanzie per la circolazione dei prodotti in sospensione di accisa;
  • riepilogo periodico d’imposta;
  • eventuali accrediti d’imposta utilizzati nel periodo di riferimento.

2. Depositari autorizzati che fabbricano esclusivamente aromi di cui all’art. 1, comma 5 della D. D. n. 25499/UD del 26 settembre 2008

Tali soggetti devono trasmettere mensilmente, tranne per il mese di dicembre, ove è prevista la trasmissione quindicinale , in forma esclusivamente telematica, entro il 5° giorno lavorativo successivo al mese di riferimento, ovvero, entro il 3° giorno lavorativo successivo alla prima quindicina di dicembre, i dati delle contabilità relativi a:

  • movimentazioni giornaliere dei prodotti, interne ed esterne al deposito fiscale ;
  • movimentazione complessiva giornaliera delle garanzie per la circolazione dei prodotti in sospensione di accisa;
  • riepilogo periodico d’imposta;
  • eventuali accrediti d’imposta utilizzati nel periodo di riferimento.

3. Depositari autorizzati che svolgono esclusivamente l’attività nel settore del vino e delle altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra di cui all’art. 1, comma 4 della D. D. n. 25499/UD del 26 settembre 2008

Tali soggetti devono trasmettere mensilmente in forma esclusivamente telematica, entro il 5° giorno lavorativo del mese successivo al mese di riferimento i dati delle contabilità relativi a:

  • movimentazioni giornaliere dei prodotti introdotti o estratti dal deposito fiscale in regime sospensivo;
  • movimentazione complessiva giornaliera delle garanzie per la circolazione dei prodotti in sospensione di accisa.

Relativamente ai prodotti in esame, in vigenza dell’aliquota di accisa pari a zero, in coerenza con quanto disposto dagli articoli 8 e 13 del D.M. 153/01, i dati da trasmettere si riferiscono alle movimentazioni oggetto di trasferimenti intracomunitari.
Si precisa che, su base volontaria, possono essere trasmessi i dati relativi anche alle altre movimentazioni.

4. Operatori professionali registrati e Rappresentanti fiscali che svolgono l’attività nel settore dell’alcole e delle bevande alcoliche all’art. 1, comma 2 della D. D. n. 25499/UD del 26 settembre 2008

Tali soggetti devono trasmettere mensilmente, in forma esclusivamente telematica, entro il 5° giorno lavorativo del mese successivo al mese di riferimento, i dati giornalieri delle contabilità relativi a:

  • movimentazioni dei prodotti allibrate nei registri di carico/scarico;
  • debito di imposta.

Si precisa che i record che riportano l’ammontare del debito di imposta dovranno corrispondere a ciascuna giornata nella quale sono state prese in carico le partite ricevute in regime sospensivo.
I soggetti in argomento che optino per la trasmissione telematica delle movimentazioni dei prodotti ricevuti in sospensione di accisa e del relativo riepilogo di imposta entro il giorno lavorativo successivo al giorno di ricezione, non sono tenuti alla presentazione dei documenti cartacei previsti dalle seguenti disposizioni:

  • punto 9, 8° cpv., 2° periodo, prima parte, della Circolare n. 335/92 (prospetto riepilogativo giornaliero delle partite ricevute in sospensione d’accisa, nonché del movimento d’imposta e delle relative garanzie);
  • punto 10, 2° cpv., 3° trattino, della Circolare n. 335/92 in relazione al solo prospetto riepilogativo giornaliero delle partite ricevute in sospensione di accisa.

5. Operatori professionali non registrati.

Tali soggetti non sono tenuti alla trasmissione telematica dei dati delle contabilità.

6. Esercenti i depositi commerciali che svolgono l’attività nel settore dell’alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra all’art. 1, comma 3 della D. D. n. 25499/UD del 26 settembre 2008

Tali soggetti devono trasmettere mensilmente in forma esclusivamente telematica,
entro il giorno 10° giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di riferimento, i dati giornalieri delle contabilità relativi a:

  • movimentazioni dei prodotti, interne ed esterne al deposito;
  • movimentazioni dei contrassegni di Stato.

7. Rettifiche su istanza di parte

I dati trasmessi possono essere rettificati tramite l’inserimento e/o la cancellazione dei record afferenti in cui deve essere obbligatoriamente specificata, nell’apposito campo “Note”, la motivazione della rettifica.
Ove necessario, devono essere rettificati anche tutti i dati correlati all’intervento di modifica effettuato, tranne quelli relativi alle giacenze contabili; se la rettifica che incide sulla giacenza contabile ad una certa data viene effettuata dai soggetti di cui al punto 1, unitamente ai record di rettifica, devono essere trasmesse anche :

  • la rettifica della giacenza contabile a quella data;
  • la giacenza contabile alla data di riferimento della trasmissione , tenendo conto degli aggiornamenti dovuti alla rettifica in parola, senza provvedere alla rettifica delle giacenze contabili afferenti alle giornate comprese tra le due date.

Resta inteso che le rettifiche ed i conseguenti aggiornamenti devono corrispondere alle eventuali modifiche effettuate nelle scritturazioni contabili cartacee.
I dettagli tecnico-operativi per l’esecuzione dei processi di rettifica e per la compilazione dei relativi tracciati record sono pubblicati sul sito dell’Agenzia http://www.agenziadogane.gov.it, nella sezione “Click rapidi”, seguendo il percorso “Accise -> Telematizzazione delle Accise -> Settore Alcoli -> (tipo operatore) -> Processi”.
La trasmissione di eventuali rettifiche non esclude, ove ricorrano i presupposti di legge, l’applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

8. Cali ed eccedenze

La trasmissione dei dati delle contabilità relativi a cali e/o eccedenze di giacenza, accertati in occasione delle attività di verifica fiscale da parte degli organi di controllo , è effettuata indicando nell’apposito record:

  • il codice relativo all’eccedenza o ai cali di inventario, nel campo riservato alla causale di movimentazione;
  • la data delle effettive misurazioni fisiche del prodotto, ne l campo riservato alla data di riferimento;
  • il codice “VDP” (Verbale di determinazione del prodotto), nel campo riservato al tipo documento;
  • gli estremi del protocollo del verbale di verifica, nei campi riservati all’identificazione del documento che giustifica la movimentazione.

Nel caso non siano contestualmente disponibili le informazioni relative agli estremi del verbale di verifica, i dati dei cali e/o delle eccedenze accertati, devono essere trasmessi indicando nell’apposito record:

  • il codice relativo all’eccedenza o ai cali di inventario, nel campo riservato alla causale di movimentazione;
  • la data delle effettive misurazioni fisiche del prodotto, ne l campo riservato alla data di riferimento;
  • il codice “VIA” (Verbale Interno dell’Azienda), nel campo riservato al tipo documento;
  • gli estremi del protocollo del Verbale Interno dell’Azienda, nei campi riservati all’identificazione del documento che giustifica la movimentazione.

Successivamente, al momento della disponibilità del verbale di verifica, l’operatore modifica i dati identificativi del solo documento giustificativo, sostituendo il “VIA” con il “VDP” pervenuto e non mancando di indicare nel corrispondente campo “Note” la dicitura “Registrazione differita VDP”.
La trasmissione dei dati delle contabilità relativi a cali e/o eccedenze di giacenza, accertati autonomamente dagli operatori, è effettuata indicando nell’apposito record:

  • il codice relativo all’eccedenza o ai cali di inventario, nel campo riservato alla causale di movimentazione;
  • la data delle effettive misurazioni fisiche del prodotto, ne l campo riservato alla data di riferimento;
  • il codice “VIA” (Verbale Interno dell’Azienda), nel campo riservato al tipo documento;
  • gli estremi del protocollo del Verbale Interno dell’Azienda, nei campi riservati all’identificazione del documento che giustifica la movimentazione.

9. Modalità tecniche ed operative

Si rammenta quanto precisato al comma 3 dell’art. 3 della Determinazione Direttoriale n. 1495/UD del 26 settembre 2007, ove si specifica che le modalità tecnico-operative di trasmissione dei file e del prelievo degli esiti sono pubblicati sul sito dell’Agenzia http://www.agenziadogane.gov.it , nella sezione “Click rapidi”, seguendo il percorso “Servizio Telematico Doganale – E.D.I.”.
Inoltre, nella medesima sezione, seguendo il percorso “Accise -> Telematizzazione delle Accise -> Settore Alcoli -> (tipo operatore)” sono altresì presenti, costantemente aggiornate, tutte le informazioni di supporto, tra le quali si rammentano :

  • la descrizione dei tracciati record;
  • tabelle di riferimento;
  • la descrizione di dettaglio dei processi (gestione delle rettifiche, rientro della terza copia del DAA;…);
  • “Assistenza on line”, che consente di reperire agevolmente le informazioni sulla compilazione dei record e la predisposizione dei file;
  • FAQ – risposte alle domande più frequenti;
  • normativa di settore.

Si precisa, inoltre, che:

  • l’apposizione della firma digitale ai file trasmessi garantisce, oltre al riconoscimento legale ed univoco del mittente, l’integrità e la non modificabilità del messaggio trasmesso;
  • il sistema esegue controlli formali e di coerenza e solo in assenza di errori relativi a tali aspetti provvede alla registrazione delle informazioni trasmesse.

In particolare si sottolinea l’importanza di selezionare sempre il pulsante relativo ai “Dettagli” nella finestra di visualizzazione dell’esito dell’elaborazione; questa operazione consente di verificare e correggere gli eventuali errori e segnalazioni rilevati dal sistema in relazione ai singoli record.
Le segnalazioni (tipo errore = “S”) non impediscono la registrazione del record cui si riferiscono ma costituiscono un segnale di allerta per l’operatore che, ove ricorra il caso, può correggerle attraverso una rettifica su istanza di parte.
Gli errori (tipo errore = “E”), invece, identificano una condizione di inaccettabilità del record cui si riferiscono ed il sistema, di conseguenza, non ne registra le informazioni; in questo caso il record deve essere corretto e nuovamente trasmesso ricorrendo, ove necessario, ai processi di rettifica su istanza di parte.

10. Procedure da utilizzare in caso di indisponibilità dei sistemi informatici (Processi di Fall-back)

L’operatore, nel caso di indisponibilità del proprio sistema informatico, è tenuto a darne notizia all’Ufficio delle Dogane competente, indicandone la durata prevista e le relative motivazioni.
Se tale indisponibilità ha una durata non superiore a tre giorni lavorativi, al ripristino del sistema, l’operatore provvede all’invio telematico dei dati non trasmessi a causa di detta indisponibilità.
Nel caso di indisponibilità superiore a tre giorni lavorativi l’operatore deve presentare i dati in argomento all’Ufficio delle Dogane competente su supporto magnetico/ottico (CD, Floppy,…) unitamente alla relativa stampa, debitamente sottoscritta, prodotta utilizzando i formulari cartacei pubblicati sul sito dell’Agenzia http://www.agenziadogane.gov.it , nella sezione “Click rapidi”, seguendo il percorso “Accise -> Telematizzazione delle Accise -> Settore Alcoli -> (tipo operatore) -> Processi ->”.
Gli Uffici territoriali dell’Agenzia sono tenuti ad acquisire con immediatezza i dati presentati su tale supporto, verificandone la corrispondenza con la stampa prodotta e, in caso di riscontro positivo, dandone immediata convalida a sistema.
Se l’indisponibilità riguarda il sistema informatico dell’Agenzia, indipendentemente dalla sua durata, l’operatore, non appena ripristinato il sistema, provvede all’invio telematico dei dati non trasmessi a causa di detta indisponibilità.
Si sottolinea che le suindicate procedure vanno utilizzate esclusivamente in caso di indisponibilità dei sistemi informatici.

11. Disposizioni finali

Per la predisposizione dei file da inviare occorre fare riferimento ai tracciati record ed agli elementi tecnici (tabelle di riferimento, regole , condizioni, …) pubblicati sul sito internet dell’Agenzia, nella sezione “Click rapidi”, seguendo il percorso “Accise -> Telematizzazione delle Accise -> Settore Alcoli ”.

a) Sostituzione degli adempimenti cartacei

Oltre alle precisazioni di cui al punto 4, ultimo cpv, si precisa fa presente che l’invio telematico sostituisce la consegna dei documenti cartacei previsti dalle seguenti disposizioni:

  • art. 7, comma 2, lettera a), del D.M. 153/01 (prospetto riepilogativo della produzione e della movimentazione dei prodotti sottoposti ad accisa, distintamente per posizione fiscale, nonché del movimento d’imposta e delle relative garanzie);
  • art. 8, comma 1, 2° cpv, ultimo periodo del D.M. 153/01 (distinta dei trasferimenti intracomunitari);
  • art. 15, comma 1, del D.M. 153/01;
  • punto 5, 2° cpv., della Circolare n. 335/92 (prospetto riepilogativo giornaliero delle movimentazioni delle merci distintamente per posizione fiscale, nonché del movimento d’imposta e delle relative garanzie);
  • punto 2 della Circolare n. 80/97 (prospetti riepilogativi quindicinali).

Pertanto, a decorrere dalla data del primo invio telematico in ambiente di esercizio, non è più richiesta la consegna dei corrispondenti documenti cartacei agli Uffici territoriali dell’Agenzia.

b) Adempimenti relativi al mese di dicembre

Nel mese di dicembre la trasmissione telematica dei dati relativi al riepilogo periodico d’imposta ed agli eventuali accrediti d’imposta utilizzati nel periodo di riferimento ha cadenza quindicinale; di conseguenza tali dati devono essere trasmessi, da parte di tutti i soggetti che ne hanno l’obbligo, rispettivamente:

  • entro il 3° giorno lavorativo successivo al 15 dicembre, per la prima quindicina;
  • entro il 5° giorno lavorativo di gennaio, per la seconda quindicina.

c) Trasmissioni facoltative

L’inizio facoltativo della trasmissione telematica dei dati prima della decorrenza dell’obbligo, deve coincidere con l’invio dei dati delle movimentazioni effettuate il primo giorno utile del mese.
Inoltre, tutti i soggetti per cui è previsto un obbligo di trasmissione mensile dei dati delle contabilità possono trasmettere tali informazioni con frequenza maggiore (giornaliera, settimanale, decadale , …).

d) Giacenze contabili

Gli operatori di cui ai punti 2, 4 e 6 della presente Circolare comunicano i valori delle giacenze contabili, relative a ciascun prodotto trattato, una sola volta, nel primo file trasmesso in ambiente di esercizio; tali valori devono riferirsi alla fine del giorno immediatamente antecedente la data di riferimento della prima movimentazione trasmessa. Il sistema, nel file di esito, fornisce il valore delle giacenze contabili desunto dalle movimentazioni trasmesse.
Gli operatori di cui al punto 3 non devono comunicare alcun dato riguardo alle giacenze contabili dei prodotti movimentati.
Infine si evidenzia che:

  • in assenza di movimentazione di prodotti non si trasmettono informazioni;
  • i dati delle contabilità inerenti le materie prime fermentescibili (fecce, vinacce, melasso, frutta, …) non devono essere trasmessi;
  • i soggetti di cui ai punti 1 e 2 devono trasmettere il riepilogo periodico d’imposta, anche se tutti i relativi importi sono pari a zero;
  • la giornata di sabato non viene considerata lavorativa;
  • in fase di prima applicazione delle procedure in esame, e comunque non oltre il sesto mese successivo alla decorrenza dell’obbligo, fermo restando il rispetto dei termini di liquidazione e pagamento dell’imposta, gli operatori, entro 5 giorni lavorativi dalla trasmissione telematica, possono provvedere alla rettifica degli errori concernenti il disallineamento con le scritturazioni contabili, evidenziando nel campo “Note” la dicitura “ERRORE MATERIALE”.

Con apposito provvedimento saranno stabilite le modalità per la tenuta informatizzata delle scritturazioni previste dall’articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico 504/95, dall’art. 24, comma 3 del D.M. 153/01 e dall’art. 12 del D.M. 524/96.