Si definisce Microbirrificio la fabbrica di birra in possesso dei requisiti di indipendenza legale ed economica e con una produzione annua non superiore ai 10.000 hl ai sensi del D.M. del 4 Giugno 2019 e relativa Circolare n. 4 – Prot. 57561/RU- del 28 Giugno 2019 (in allegato).
Le nuove disposizioni prevedono principalmente, rispetto al precedente ordinamento:
- Riduzione dell’aliquota accisa del 40%, da applicarsi sulla birra realizzata nella predetta fabbrica, ovvero ottenuta da un ciclo di produzione interamente eseguito all’interno del microbirrificio.
- Possibilità di trasferire birra condizionata in regime sospensivo se destinata verso Stati membri dell’Unione europea o verso Paesi Terzi.
inoltre, rispetto al precedente ordinamento si docrà dare seguito a:
- Comunicazione preventiva del programma delle lavorazioni, da eseguire tramite PEC almeno 24 ore prima dall’operazione iniziale;
- Annotazione e aggiornamento dei registri cartacei, preventivamente sottoposti a vidimazione da parte dell’Ufficio delle Dogane di competenza;
- Trasmissione telematica del record E – riepilogo periodico d’imposta – come previsto dalla Nota 84845/RU del 24/07/2019.
I registri di carico scarico fiscali per l’esercizio del Microbirrificio, sono strutturati secondo precisi modelli messi a disposizione e si dividono in
Registro:
- di carico e scarico delle materie prime amidacee;
- del mosto, conformemente all’Allegato I del Decreto;
- della birra condizionata, conformemente all’Allegato II del Decreto, o al modello semplificato illustrato all’Allegato III da adottare se il microbirrificio ha espresso la volontà di non detenere birra condizionata in sospensione di accisa.
Un ulteriore adempimento contabile, cui ottemperare entro il 31 gennaio di ogni anno, consiste nella dichiarazione di avvenuta produzione annua: riportante il volume della birra prodotta risultante dal registro della birra condizionata insieme all’inventario fisico del magazzino, il bilancio di materia ed energetico.
Si ricorda, per tutti gli esercenti l’attività di produzione di birra artigianale che pur essendo autorizzati stante la normativa precedente, insisteva da Giugno 2019 l’obbligo di richiesta di aggiornamento licenza alle nuove disposizioni che apriva di fatto ad un periodo transitorio per l’adeguamento alla nuova disciplina.
Obbligo e decorrenza invio telematico | Scadenza periodica invio telematico | ||
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depositario autorizzato alcool/birra (microbirrificio) codice accisa tipo: IT00**A****** | ALCOMB | 08/01/2015 vanno trasmessi i movimenti a partire dal 01/01/2015 | mensile (e quindicinale a dicembre) ogni trasmissione va effettuata entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo Riferimenti: Nota 84845/RU del 24/07/2019 |
Le disposizioni previste dalla Circolare 5/D del 06 Maggio 2014 sono superate dalla Circolare n. 4 – Prot. 57561/RU- del 28 Giugno 2019 e successiva Nota 84845/RU del 24/07/2019 le quali, nell’attesa della pubblicazione dei nuovi tracciati record, impartiscono le Istruzioni Operative per l’invio telematico dei dati di contabilità – telematizzazione delle accise – per i microbirrifici.