Con la pubblicazione della Nota n. 24497 del 26 febbraio 2016 è stato chiarito il metodo di utilizzo dei crediti di accisa risultanti dalle dichiarazioni annuali nei settori del gas naturale e dell’energia elettrica.
Qualora dalla dichiarazione annuale risultasse un credito d’imposta, lo stesso può essere scomputato a partire dalla prima rata di acconto utile, ovvero ne può essere richiesto il rimborso ai sensi dell’art. 14 del TUA.
Vengono inoltre fornite le istruzioni per poter trasferire contabilmente tali crediti a copertura di posizioni debitorie presso altre province, relative al medesimo capitolo d’imposta. Pertanto, l’operatore che intende avvalersi del trasferimento contabile del credito è tenuto a presentare almeno 10 giorni prima della data dalla quale intende utilizzare il credito, un’istanza sia all’Ufficio delle dogane competente sulla provincia presso la quale è sorto il credito, sia all’Ufficio delle Dogane presso cui si vuole trasferire il credito.
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