Depositi Minori per usi privati e per
distribuzione automatica di carburanti. Nuovi adempimenti.

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Il Decreto 124 del 26/10/2019 modifica l’articolo 25 del Testo Unico delle Accise ed in particolare l’art 25 comma 2 lettera a) e c).

L’esercente il deposito privato di carburanti dal 01/01/2020 è obbligato a presentare regolare denuncia, in particolare quando:

  • deposito di prodotto energetico per uso privato, agricolo ed industriale per una capacità superiore superiore a 10 mc
  • deposito di carburanti dotato di apparecchiatura per distribuzione automatica per usi privati, agricoli od industriale collegato a serbatoi per una capacità complessiva superiore a 5 mc

L’obbligo di denuncia prima della riformulazione della legge (prima del 01/01/2020) sussisteva al superamento del limite dei 10 mc per i distributori privati e 25 mc per gli altri depositi per usi agricoli privati industriali.


Pur rimanendo inalterati gli adempimenti per i depositi con gli stoccaggi superiori a 10mc e 25 mc, per i quali insisteva già l’obbligo di denuncia e della tenuta del registro di carico e scarico, per i depositi più piccoli detti “Depositi Minori” insistono nuovi obblighi contabili.


L’art 2 del regolamento (determinazione Prot. 240433/RU del 27/12/2019 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) illustra le modalità della tenuta della contabilità dei Depositi Minori che schematizziamo così:

1. Il Registro potrà essere tenuto in forma elettronica stampato su carta senza vidimazione in modalità conformi e accolte dall’Ufficio competente al momento della denuncia.
2. Il Registro ha validità pari alla durata della licenza di esercizio
3. La contabilità è tenuta distintamente per tipologia di prodotto energetico detenuto
4. L’obbligo di scritturazione per gli attuali esercenti depositi minori in attesa dell’accoglimento della denuncia è a decorrere dal 1* giorno del quarto mese successivo alla data della pubblicazione della determinazione doganale.
5. Per ciascun prodotto energetico la giacenza iniziale è rilevata in autonomia dall’esercente il deposito rilevata alle 00.00 del primo giorno del quarto mese successivo alla data di pubblicazione della determinazione doganale.
6. Le scritturazioni di carico a deposito sono effettuate non oltre le ore 9.00 del giorno seguente alla ricezione.
7. Le scritturazioni di scarico possono essere settimanali cumulative per ciascun prodotto e qualora il distributore sia dotato di totalizzatore anche riepilogativa mensile.
8. Ogni anno entro il secondo mese successivo all’anno di riferimento l’esercente trasmetterà via PEC all’Ufficio delle Dogane i dati di contabilità.
9. La contabilità, i dati del registro sono resi disponibili agli organismi di controllo per le eventuali risultanze inventariali.
10. Il registro e la relativa documentazione contabile a corredo è conservata per i cinque anni successivi alla data di scritturazione.


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