Deposito privato da un lato e rimborsi Carbontax dall’altro è la questione che ha tenuto molti operatori del settore col fiato sospeso in attesa di un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Dogane in relazione alla possibile decadenza del beneficio anche retroattiva per coloro che non avessero l’autorizzazione regionale all’esercizio del deposito privato del carburante.
La nota dell’Agenzia ha ribadito che il rimborso Carbontax ovvero il beneficio fiscale concesso sul gasolio impiegato per l’attività di autotrazione (impieghi previsti all’art 24-ter D.lgs. n. 504/95 TUA) è comunque concesso all’avente diritto anche per i prelievi effettuati tramite deposito privato che sia sprovvisto dell’autorizzazione all’esercizio del distributore privato stante la legge regionale.
Si scongiura così la ventilata ipotesi della restituzione degli importi già ottenuti dai richiedenti per i quali erano emerse gravi mancanze o assenza delle autorizzazioni all’esercizio dei suddetti depositi privati.
Per l’Agenzia delle Dogane (nota n. 35900 del 28 Marzo 2018) la titolarità di un distributore privato costituisce un contenuto eventuale della dichiarazione (comma 4 art 24-ter del TUA) e attiene alla operatività dell’agevolazione determinando specifiche prescrizioni per suddetti rifornimenti. L’interpretazione dell’Agenzia consiste nel ritenere che la mancanza dell’autorizzazione per l’esercizio del distributore non produca di per sé la decadenza del beneficio e successivo rimborso.
La dichiarazione ed il conseguente beneficio rimane valido, anche in assenza di autorizzazione regionale, qualora l’esercente abbia correttamente indicato nella dichiarazione trimestrale:
- possesso dell’impianto di distribuzione per uso privato (deposito privato), non soggetto a denuncia ex art. 25 del TUA, mediante compilazione del Quadro B
- gestione dell’impianto di distribuzione carburante nei termini fissati dalla rispettiva legge regionale per l’utilizzo ad uso privato che consenta comunque la ricostruzione dei consumi da ammettere ad agevolazione
- adempimento integrale degli obblighi tributari a tutela del corretto impiego del gasolio nella destinazione d’uso agevolata
Ad ogni buon conto l’Agenzia delle Dogane procederà alla segnalazione dell’irregolarità riscontrata alla competente autorità al fine di sanare la procedura amministrativa per l’ottenimento da parte dell’esercente dell’autorizzazione all’esercizio del distributore privato.
Per la corretta formulazione delle dichiarazione CAR100, dichiarazione Carbontax per i benefici concessi all’utilizzo del gasolio per le attività di autotrazione agli aventi diritto mediante rimborso si consiglia inDogana.it, emissione telematica della dichiarazione in 1 click.