Destinatario registrato – Criteri per rilascio autorizzazione.

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Con la  Circolare 8/D del 1° giugno 2017  l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli stabilisce i Criteri per il rilascio dell’autorizzazione di Destinatario Registrato ai sensi dell’Art 8 comma 1 del D.lgs 405/95 (T.U.A.) a causa della modifica al testo unico delle accise –  lettera b), comma 535 dell’art 1 della legge n 232/2016 – soffermandosi sugli esercenti titolari di Deposito Commerciale di prodotti assoggettati.

La Circolare al punto I, oltre le dovute premesse legate alla natura autorizzativa tra cui ad esempio la dimostrabilità della necessità da parte dell’operatore economico di ricevere prodotto in sospensione d’accisa in forza del pagamento dell’imposta alla ricezione del medesimo evidenzia tra i requisiti oggettivi necessari al rilascio dell’autorizzazione, i seguenti punti qui sintetizzati:

  • Legame durevole e funzionale tra autorizzazione ed attività economica richiedente
  • Attribuzione dell’autorizzazione all’esercente titolare del deposito  in ragione degli obblighi tributari formali e sostanziali.
  • La mancanza di ragioni economiche, organizzativo-gestionali sotteso alla ricezione dei prodotti in regime sospensivo comporta distorsione delle prerogative al rilascio dell’autorizzazione (di fatto si avrebbero soggetti estranei al rapporto d’imposta per transito di prodotti da altrui deposito)
  • Il deposito deve avere adeguata capacità alla ricezione del prodotto in cauzione nonché disporre delle misure di controllo sull’accertamento e transito del prodotto (condizione pregiudiziale)
  • L’assetto del deposito deve esser teso all’osservanza dei vincoli di introduzione delle partite in sospensione d’accisa (riscontri quali-quantitativi)
  • I serbatoi di stoccaggio devono essere distinti per le partite di prodotto ricevuto in sospensione d’accisa da un lato e le partite di prodotto ricevuto assoggettato, dall’altro.

La Circolare al punto II passa in rassegna i requisiti soggettivi per l’ottenimento dell’autorizzazione ed al punto III indica le modalità di presentazione dell’Istanza autorizzativa. Al punto IV si evidenziano gli obblighi in capo al destinatario registrato tra cui son degni di nota:

  • Prestazione della garanzia
  • Separazione della contabilità tra prodotti ricevuti in sospensione e prodotti assoggettati
  • Obblighi di comunicazione telematica del debito d’imposta entro le 24 ore dalla ricezione del prodotto in sospensione.

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