Disposizioni in materia di accise – L. 11/12/2016 n.232

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Con la legge 11 dicembre 2016, n.232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, sono state introdotte, all’art. 1, commi 48, 535 e 536, disposizioni di specifico interesse nel settore delle accise e precisamente:

  • Comma 48 – Birra
  • Comma comma 535, Lettere a) e c) – Strumenti di misura e circolazione prodotti energetici
  • Comma comma 535, Lettere b) e d) – Strumenti di misura Destinatario Registrato
  • Comma comma 535, Lettere e) – Nuovo Articolo 23 del T.U.A.
  • Comma 48 – Birra

A decorrere dal 1° gennaio 2017, la riduzione dell’aliquota di accisa sulla birra da euro 3,04 ad euro 3,02 per ettolitro e per grado-Plato

  • Comma comma 535, Lettere a) e c) – Strumenti di misura e circolazione prodotti energetici

Allo scopo di assicurare più incisive misure di controllo sulla circolazione, volte a prevenire fenomeni illeciti nel settore dei prodotti energetici, viene introdotto, con l’inserimento del comma 15 bis nell’art.6 e di una disposizione di analogo tenore al termine del comma 1 dell’art.12, l’obbligo di dotare le autobotti e le bettoline, che movimentano sia i prodotti in regime sospensivo che quelli ad accisa assolta, di un sistema di tracciamento della posizione e di misurazione delle quantità scaricate. Entrambe le disposizioni non hanno carattere percettivi immediato in quanto sia la decorrenza che le modalità di applicazione sono demandate a determinazioni del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Si differisce anche il termine del 1 gennaio 2017 per le autocisterne e le bettoline per l’adozione di sistemi di misurazione dei quantitativi di carburante riforniti in esenzione d’accisa alle imbarcazioni aventi titolo.

  • Comma comma 535, Lettere b) e d) – Strumenti di misura Destinatario Registrato

le modifiche apportate all’art. 8, comma 1, del testo unico delle accise, con riguardo al destinatario registrato, rispondono all’esigenza di far emergere dei presupposti essenziali per l’esercizio delle prerogative riconosciute a tale figura di soggetto obbligato al pagamento dell’accisa, legati alla possibilità di ricevere prodotti in regime sospensivo ed agli obblighi tributari che ne conseguono.
Vengono così ricompresi nel predetto comma, da un lato, l’espresso riferimento alla qualificazione di deposito che deve avere l’impianto adibito alla ricezione dei prodotti pervenuti in regime sospensivo, dall’altro, il principio della separata detenzione e contabilizzazione dei prodotti sottoposti ad accisa in ragione della loro posizione fiscale.
Quest’ultima prescrizione, che si rivolge sostanzialmente ad esercenti già titolari di depositi commerciali che richiedono l’autorizzazione ad operare anche come destinatari registrati, si traduce in un vincolo di deposito per i prodotti complessivamente presi in carico in quanto quelli ricevuti in regime sospensivo sono detenuti e contabilizzati distintamente da quelli assoggettati ad accisa.
Ne consegue che la legittimazione ad assumere la qualifica di destinatario registrato risulta condizionata, oltre al rispetto delle consolidate prescrizioni nell’esercizio del deposito, anche al riscontro dell’effettiva possibilità di assolvere il suddetto adempimento.
La finalità di rendere maggiormente esplicite le forme di esercizio dei poteri dell’Amministrazione finanziaria di contrasto ai fenomeni di irregolare commercializzazione di prodotti sottratti all’accertamento, anche in via generale nei confronti degli impianti soggetti a denuncia, ha trovato dignità legislativa nell’integrazione all’articolo 18, comma 1, che corrobora la già sancita potestà dell’Amministrazione di richiedere l’esecuzione di ulteriori misure di controllo che possano essere ritenute necessarie a tutela e garanzia di legalità.
L’esercizio di detta facoltà impone che gli interventi richiesti risultino proporzionati al grado di tutela fiscale che occorre assicurare negli specifici casi.

  • Comma comma 535, Lettere e) – Nuovo Articolo 23 del T.U.A.

Viene, pertanto, confermato che per gli impianti di produzione, così come enucleati al comma 1, il riconoscimento del regime del deposito fiscale discende direttamente dalla previsione legislativa, restando subordinato il loro esercizio al rilascio della licenza fiscale.
E’ altresì ribadita la possibilità, per i depositi commerciali di prodotti energetici, di essere autorizzati ad operare in regime di deposito fiscale, introducendo una differenziazione delle condizioni che devono sussistere per il rilascio dell’autorizzazione, coerente con la loro qualificazione di “infrastrutture energetiche strategiche”, derivante dalla disciplina amministrativa di riferimento (Art. 57 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.).
Conseguentemente per i depositi di GPL di capacità non inferiore a 400 mc. e per quelli degli altri prodotti energetici di capacità non inferiore a 10.000 mc. l’autorizzazione potrà essere rilasciata ove sussistano necessità operative e di approvvigionamento dell’impianto; per i depositi con capacità al di sotto delle predette soglie, unitamente alle menzionate necessità, dovranno ricorrere ulteriori condizioni, come declinate nel comma 4 del nuovo articolo 23, tali da giustificarne l’operatività in regime sospensivo, la cui permanenza dovrà essere periodicamente
verificata.
Per l’esercizio di tutti gli impianti appena descritti resta confermata la necessaria acquisizione della licenza fiscale.
La nuova disposizione individua in modo compiuto i requisiti soggettivi che impediscono l’ottenimento dell’autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale ovvero che ne comportano la sospensione o la revoca. I medesimi requisiti trovano applicazione con riguardo alla licenza di esercizio per quegli impianti la cui gestione in regime di deposito fiscale discende direttamente dalla previsione legislativa.
Di rilievo poi la disposizione di cui al comma 14 che richiama la previgente norma sulla cui base ha trovato fondamento la disciplina del cosiddetto sistema di controllo ‘INFOIL” espandendone il campo applicativo ai depositi di mero stoccaggio e fissandone le finalità e le caratteristiche essenziali.
Il nuovo articolo 23 accoglie altresì l’opportuna precisazione che il regime del deposito fiscale non si applica al gas naturale, al carbone, alla lignite ed al coke.
Il comma 536 contiene una disposizione transitoria, che consente ai soggetti esercenti depositi commerciali autorizzati ad operare in regime di deposito fiscale alla data di entrata in vigore del nuovo articolo 23, per i quali le innovate disposizioni potrebbero avere impatto immediato, di potersi adeguare alla nuova disciplina entro il 31 dicembre 2019.