Con la pubblicazione della Circolare n. 7/2022 prot. 89242/RU del 23 Febbraio 2022 l’ADM conferma l’obbligo di emissione dell’e- DAS per le cessioni di carburanti ad uso agricolo a partire dal 1° Marzo 2022.
L’ADM precisa altresì quali debbano essere gli adempimenti in capo agli esercenti, in particolare:
- i depositi già autorizzati all’impiego degli e-DAS, con provvedimento dell’UdD, devono trasmettere via PEC, al medesimo ufficio, un nuova comunicazione con la quale si aggiornano le informazioni già fornite per l’avvio dell’e-DAS sui prodotti autotrazione, con riferimento alla situazione aggiornata dei DAS cartacei in giacenza e alla presenza di eventuali depositi contabili che insistono presso il deposito.
Ai fini dell’emissione dell’e-DAS per i prodotti agricoli non sarà necessario attendere il rinnovo dell’autorizzazione da parte del competente Ufficio delle Dogane. - i depositi che non sono stati autorizzati all’emissione degli e-DAS, dunque che commercializzano solo carburanti agricoli, sono tenuti all’invio della comunicazione di cui all’art. 18 della Determinazione ADM prot. 138764 del 10/05/2020 ai fini dell’ottenimento del provvedimento autorizzativo.
A tali soggetti sarà consentito emettere gli e-DAS a partire dalla data che sarà indicata dall’UdD nel provvedimento autorizzativo.
Per gli esercenti che alla predetta data del 1° marzo 2022 hanno omesso di adeguare i propri sistemi elettronici e di presentare la prescritta comunicazione è fatto divieto di utilizzare DAS cartacei in giacenza per le spedizioni della benzina e del gasolio denaturati per uso agricolo.
L’ADM ricorda che per avvalersi della disposizione di cui all’art. 5, comma 3 del DM n. 454/2001, secondo la quale è possibile per un deposito commerciale prelevare direttamente carburanti agricoli da depositi fiscali per trasferirli in altri depositi commerciali, si è tenuti ad ottenere l’autorizzazione come depositanti presso il deposito fiscale speditore e a trasmettere i prescritti riepiloghi contabili.