Molto spesso ci capita di ricevere dai nostri Clienti ed Operatori economici in genere domande riguardo l’obbligatorietà dell’emissione dei documenti XAB, bolle di accompagnamento merce, per le cessioni di prodotto assoggettato ad accisa o ad imposta di consumo (nel caso degli oli lubrificanti).
Facciamo un po’ di chiarezza in merito riportando l’evoluzione normativa e di prassi a riguardo.
L’obbligatorietà di emissione del documento bolla di accompagnamento XAB trova riscontro nelle norme di attuazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627,
concernente l’introduzione dell’obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti.
Successivamente l’art 1 del D.P.R. n 472 del 14/08/1996 dispone che: “Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia, fatta eccezione per quanto riguarda la circolazione dei tabacchi e dei fiammiferi, nonché dei prodotti sottoposti al regime delle accise, ad imposte di consumo od al regime di vigilanza fiscale di cui agli articoli 21. 27 e 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le disposizioni riguardanti l’obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.”
Quindi in virtù del citato D.P.R. del 1996 viene meno l’obbligo dell’emissione della bolla di accompagnamento per tutte le merci ad eccezione, in forza anche dell’art. 34 c. 43 del D.L. n. 179/2012, convertito in legge il 17/12/2012 n.221, alle merci sottoposte al regime giuridico delle accise ed imposte di fabbricazione ed immissione in consumo ex artt 21, 27 e 62 del T.U.A. (d.lgs 504 del 1995) limitatamente alla “fase di prima immissione in commercio”
L’obbligo della bolla di accompagnamento è limitato alla prima immissione in consumo dei prodotti, alla prima movimentazione, quando passano cioè dallo stato di “prodotti soggetti” a quello di “prodotti assoggettati ovvero ad imposta assolta”. Sono esclusi pertanto dall’obbligo di utilizzare XAB gli operatori economici che, nella distribuzione, movimentano il prodotto nelle fasi successive l’immissione in consumo. L’Agenzia delle Dogane obbliga comunque che la movimentazione, in questi ultimi casi, avvenga con scorta del DDT “documento di trasporto” o “documento di consegna” .
Quanto agli oli lubrificanti sono esclusi dall’obbligo di emissione di XAB quelli movimentati dagli esercenti depositi commerciali che effettuano la rivendita dei prodotti.
Per i prodotti ad imposta assolta, movimentati da un esercente deposito per la commercializzazione di prodotti assoggettati obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico, le annotazioni da riportare nel registro per le partite estratte, saranno riferite ai documenti commerciali, da porre a corredo del registro.
Per i casi di trasporto di più beni che differiscano per categorie merceologiche è possibile utilizzare un unico documento qualora i prodotti assoggettati riportino distintamente l’indicazione della quantità e della qualità (NC – nomenclatura combinata) degli stessi.
Resta salva la possibilità di utilizzare il DAS in luogo di XAB o del documento di trasporto DDT.