Normativa MVV

A partire dal 1° Agosto 2013 è obbligatoria l’emissione dei Documenti di Accompagnamento per i Prodotti Vitivinicoli.
Il Documento MVV si emette per i casi evidenziati nello schema in tabella osservando disposizioni specifiche per la convalida e la trasmissione.
L’obbligo di emissione del Documento di Accompagnamento dei Prodotti Vitivinicoli (MVV) dipende essenzialmente da tre fattori: la natura del soggetto che può emettere il documento (produttore, piccolo produttore, etc), il tipo di prodotto trasportato (nella qualità e nella quantità) ed infine dall’ambito di circolazione (destinazione comunitaria, Extra comunitaria, etc).
Nella stragrande maggioranza dei casi per cui di richiede l’emissione dell’MVV (circolazione dei prodotti vitivinicoli sfusi) il Documento deve essere convalidato mediante la stampa di una opportuna marca sul retro del documento.

Quadro sinottico sintetico MVV – 1 Agosto 2013
AMBITO DI CIRCOLAZIONETIPO DI DOCUMENTOPRODOTTI SFUSIPRODOTTI CONFEZIONATITIMBRATURA PREVENTIVAMODALITA’ DI CONVALIDA
Circolazione con inizio dall’Italia e destinazione in altro Stato membro della Unione europea di prodotti vitivinicoli:
– spediti da piccoli produttori;
– non sottoposti ad accisa (uve fresche, mosti di uve, ivi compresi quelli concentrati ed il MCR, succhi di uve, vinaccia, fecce di vino e vinello).
Modello MVV predisposto con numerazione attribuita dallo speditore.SISINOPEC
esportazione di prodotti vitivinicoli:
– spediti da piccoli produttori;
– non sottoposti ad accisa (uve fresche, mosti di uve, ivi compresi quelli concentrati ed il MCR, succhi di uve, vinaccia, fecce di vino e vinello).
Modello MVV predisposto e con numerazione attribuita dallo speditore.SiSINOPEC
Circolazione con tragitto svolto interamente sul territorio nazionale di prodotti vitivinicoli non sottoposti ai vincoli di circolazione della disciplina delle accise (art. 3, c. 1 del decreto):
a) sottoposti ad accisa, la cui aliquota è pari a zero (mosti parzialmente fermentati, vini, ivi compresi i vini frizzanti, spumanti, da uve appassite o stramature);
b) assoggettati ad accisa ma esclusi dall’obbligo di essere scortati dal DAS (mosti parzialmente fermentati, vini, vini liquorosi destinati a stabilimenti di condiziona-mento o di trasformazione oppure confezionati in recipienti muniti di contras-segno fiscale);
c) esenti ai sensi dell’articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 504/95 (vino prodotto da privati e consumati da essi o dai loro familiari);
d) non sottoposti ad accisa (uve fresche, mosti di uve, ivi compresi quelli concentrati ed il MCR, succhi di uve, vinaccia, fecce di vino).
Documento MVV predisposto e con numerazione attribuita dallo speditore.SISINOPEC
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