Registro Dematerializzato Sostanze Zuccherine

Icona rappresentativaAssistenza e Pieno supporto normativo Icona rappresentativaPay per Move Icona rappresentativaAccessibile e sempre aggiornato
Immagine rappresentativa

inSian.it [Z] è la soluzione per la tenuta in forma telematica del registro delle Sostanze Zuccherine (Registro Dematerializzato Sostanze Zuccherine). Professionale ed automatizzata inSian [Z] è collegabile al Vostro gestionale.

A Chi Si RivolgeFunzionalità

Gli operatori che trattano sostanze zuccherine obbligati alla tenuta del registro sono:

  • I produttori di sostanze zuccherine
  • Gli importatori di sostanze zuccherine
  • I grossisti di sostanze zuccherine
  • Gli utilizzatori di sostanze zuccherine

Sono esonerati dalla tenuta del registro:

  • i grossisti che commercializzano esclusivamente zucchero in bustine di peso massimo pari a 10 grammi nonché quelli che commercializzano esclusivamente sostanze zuccherine utilizzate per scopi farmaceutici.
  • I produttori di sostanze zuccherine estratte dall’uva annotano la produzione e la movimentazioni di tali sostanze nel registro dematerializzato vitivinicolo di cui all’art. 58 della legge.

Tra gli utilizzatori sono esclusi:

  • I commercianti al dettaglio
  • Chi somministra al pubblico
  • I produttori alimenti in laboratori annessi a esercizi di vendita o di somministrazione, compresi i gestori di distributori automatici, le farmacie che utilizzano le sostanze zuccherine nelle preparazioni magistrali e i laboratori di analisi che utilizzano sostanze zuccherine esclusivamente per le prove analitiche.
  • Le industrie farmaceutiche
  • I possessori del registro di carico e scarico dematerializzato del settore vitivinicolo o dell’aceto di cui agli articoli 54 e 58 della legge 238/2016 o del registro delle materie prime vidimato dall’ufficio dell’Agenzia delle Dogane competente per territorio, nei quali sono indicati i carichi e le utilizzazioni delle sostanze zuccherine.
  • I laboratori artigiani
  • Le imprese agricole che rispettano i requisiti delle microimprese, definite dall’art. 2 della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e che detengono o utilizzano le sostanze zuccherine in locali diversi dalle cantine o stabilimenti enologici e dai locali ad essi annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati.
  • Gli apicoltori che acquistano e detengono zucchero e sostanze zuccherine esclusivamente per l’alimentazione delle famiglie delle api.

Nel caso di operazioni effettuate per conto terzi, il registro è tenuto da chi procede materialmente alla lavorazione. Per lavorazione si intende anche la movimentazione e/o la detenzione di sostanze zuccherine.

Per sostanze zuccherine si intendono:
CodiceSostanza Zuccherina
1Saccarosio
2Glucosio/Destrosio
3Miscele di glucosio e fruttosio
4Saccarosio in soluzione
5Glucosio in soluzione
6Miscele di glucosio e fruttosio in soluzione
7Zucchero d’uva/sostanze zuccherine estratte dall’’uva solidi
8Zucchero d’uva/sostanze zuccherine estratte dall’uva liquidi
9Altre miscele di sostanze zuccherine (saccarosio e/o glucosio e/o fruttosio)

 

 

AGGIORNAMENTO

Con la pubblicazione della legge di conversione n.12 dell’ 11 Febbraio 2019 è stato convertito in Legge, con modifiche, il D.L. n. 135 del 14 Dicembre 2018.

Sono state apportate modifiche relative all’obbligo della tenuta telematica dei registri delle sostanze zuccherine:
abolita l’imposizione per i grossisti e gli utilizzatori, permane per i produttori e gli importatori.