Lo Speditore Registrato è il soggetto autorizzato, per ogni tipologia di prodotti sottoposti ad accisa oggetto della propria attività, dal competente Ufficio dell’Amministrazione finanziaria, ad emettere il DAA telematico all’atto dell’immissione in libera pratica della merce importata da paesi Extra-UE.
Si prescinde da tale autorizzazione per gli spedizionieri abilitati a svolgere i compiti previsti dall’articolo 7, comma 1-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66.
Lo speditore registrato non può detenere prodotti in regime sospensivo ed ha precisi obblighi di contabilità:
- a) iscrivere nella propria contabilità i prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo al momento della spedizione, con l’indicazione degli estremi del documento di accompagnamento e del luogo in cui i medesimi prodotti sono consegnati;
- b) fornire al trasportatore una copia stampata del documento di accompagnamento elettronico emesso dal sistema informatizzato o qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice unico di riferimento amministrativo di cui all’articolo 6, comma 5 del Testo Unico delle Accise;
- c) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare la regolarità delle spedizioni effettuate.
Gli Speditori Registrati emettono il DAA elettronico all’atto dell’immissione in libera pratica delle merci di provenienza EX-UE all’atto della importazione nei confronti del Destinatario (Depositario Autorizzato o Destinatario Registrato).